IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante
norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 2 della legge  4  agosto  2022,  n.  127,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di
delegazione europea 2021; 
  Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante
modifiche al sistema penale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il  Titolo  IV,  Capo
IV; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del
4  maggio  2022,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e  di  controllo
nella politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1317   della
Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe  al  regolamento
(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda l'applicazione delle norme relative  alle  buone  condizioni
agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di
domanda 2023; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017,  che
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e  degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n.  1306/2013
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le
sanzioni da applicare in tali settori e modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; 
  Visto il Piano Strategico  Nazionale  della  PAC  (PSP  2023-2027),
notificato  alla  Commissione  europea  il  31  dicembre  2021,  come
modificato il 15 novembre 2022; 
  Considerato che i regolamenti  che  normano  la  Politica  Agricola
Comune  2023-2027,  differentemente  dalla  programmazione   attuale,
dispongono che le informazioni  sui  sistemi  di  controllo  e  sulle
sanzioni da applicare alla  futura  PAC  siano  contenute  nel  Piani
Strategici Nazionali e che e' compito degli Stati membri adottare  le
disposizioni  legislative,   regolamentari   e   amministrative   per
garantire l'efficace tutela degli interessi  finanziari  dell'Unione,
imponendo,  tra  l'altro,   sanzioni   effettive,   proporzionate   e
dissuasive in conformita' del diritto dell'Unione  o,  in  subordine,
della  normativa  nazionale,  assicurando,  nel  contempo,   che   le
eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate  in  funzione
della gravita', portata, permanenza o  ripetizione  dell'inosservanza
rilevata; 
  Considerata la necessita' di stabilire le sanzioni  amministrative,
sotto forma di riduzioni dei pagamenti  ai  beneficiari  degli  aiuti
PAC, prima dell'entrata in vigore delle  disposizioni  contenute  nel
Piano Strategico Nazionale; 
  Considerato che il 28 aprile 2022  ed  il  20  giugno  2022  si  e'
provveduto a consultare  le  pertinenti  parti  sociali,  cosi'  come
stabilito all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica competenti per materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
              Oggetto, definizioni e soggetti attuatori 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  sanzioni  per  la  violazione
delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per  il  percepimento
dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  per  sanzioni  si  intendono  le
riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti  dal  regolamento  (UE)
2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato. 
  3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi: 
    a)  inosservanza  dovuta  a  un  errore  dell'Organismo  pagatore
competente o di altra  autorita',  ove  l'errore  non  poteva  essere
ragionevolmente individuato dal beneficiario; 
    b) riduzione non superiore a 100 euro; 
    c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta
a cause  di  forza  maggiore  o  a  circostanze  eccezionali  di  cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. 
  4.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) «parcella agricola»: una unita' di superficie  agricola,  come
definita nel Piano strategico della PAC; 
    b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una  domanda
di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa  superficie
costituisca  la  base  per  una  domanda  di  aiuto  o  di  pagamento
nell'ambito  di  piu'  interventi,  tale  superficie  e'   presa   in
considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi; 
    c) «superficie determinata»: la superficie in ordine  alla  quale
sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle  condizioni
di concessione degli aiuti; 
    d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto
per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o  oggetto  di
una domanda di  pagamento  nell'ambito  di  una  misura  di  sostegno
connessa agli animali; 
    e) «capo potenzialmente  ammissibile»:  un  animale  in  grado  a
priori di soddisfare potenzialmente i criteri di  ammissibilita'  per
ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto  per  animali  o  un
sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse  agli  animali
nell'anno di domanda in questione; 
    f) «capo accertato»:  nell'ambito  di  un  regime  di  aiuto  per
animali, l'animale in ordine  al  quale  sono  soddisfatte  tutte  le
condizioni previste dalle regole  riguardanti  la  concessione  degli
aiuti; 
    g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale  e'  previsto  lo
stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in: 
      1) superficie dichiarata ai fini  dell'attivazione  di  diritti
all'aiuto  nell'ambito  del  sostegno  di  base  al  reddito  per  la
sostenibilita'; 
      2) superficie  che  da'  diritto  al  pagamento  ridistributivo
complementare al reddito per la sostenibilita'; 
      3) superficie che  da'  diritto  a  pagamenti  nell'ambito  del
regime per i giovani agricoltori; 
      4)  superficie  dichiarata  per  ciascuna  misura  di  sostegno
accoppiato al reddito; 
      5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate  ai  fini  di
qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a
cui si applica un diverso importo unitario. Se  gli  importi  unitari
dell'aiuto sono variabili, e' presa in  considerazione  la  media  di
tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate; 
    h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o piu'  impegni  affini,
caratterizzati da  elementi  comuni  ed  omogenei,  afferenti  ad  un
determinato gruppo di colture; 
    i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di  due  o  piu'  infrazioni
relative ad impegni affini,  caratterizzati  da  elementi  comuni  ed
omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture; 
    l) «PSP»: il Piano Strategico PAC; 
    m) «portata» di un'inosservanza:  parametro  determinato  tenendo
conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che  puo'
essere limitato all'azienda oppure piu' ampio; 
    n)  «gravita'»  di  un'inosservanza:  parametro   dipendente   in
particolare  dalla  rilevanza  delle  conseguenze   dell'inosservanza
medesima alla luce degli obiettivi del requisito  o  della  norma  in
questione; 
    o)  «persistenza»  o  «durata»  di   un'inosservanza:   parametro
dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del  quale  ne
perdura l'effetto o dalla possibilita' di  eliminarne  l'effetto  con
mezzi ragionevoli. 
  5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9,  paragrafo  1,
secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano  le
sanzioni previste dal presente decreto. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  33  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013: 
                «Art.  33  (Delega  al  Governo  per  la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - Al fine di  assicurare  la  piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
                2. La delega di cui al comma 1 del presente  articolo
          e' esercitata con decreti  legislativi  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
                3. Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4  agosto
          2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          normativi  dell'Unione  europea  -  Legge  di   delegazione
          europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  199
          del 26 agosto 2022: 
                «Art.  2  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
          lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          recepite in via regolamentare o  amministrativa  ovvero  in
          regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, per  le  quali  non
          siano gia' previste sanzioni penali o amministrative». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al  sistema
          penale»: 
                «Art. 1 (Principio  di  legalita').  -  Nessuno  puo'
          essere assoggettato a sanzioni  amministrative  se  non  in
          forza di una legge che sia entrata in  vigore  prima  della
          commissione della violazione. 
                Le leggi che  prevedono  sanzioni  amministrative  si
          applicano  soltanto  nei  casi  e  per  i  tempi  in   esse
          considerati». 
              - Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 2 dicembre  2021,  recante  norme  sul
          sostegno ai piani strategici che gli  Stati  membri  devono
          redigere nell'ambito della politica agricola comune  (piani
          strategici  della  PAC)  e  finanziati  dal  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga  i  regolamenti
          (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 dicembre 2021,  n.
          L 435. 
              - Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 2 dicembre  2021,  sul  finanziamento,
          sulla gestione e sul monitoraggio della  politica  agricola
          comune e che abroga il regolamento (UE)  n.  1306/2013,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  6
          dicembre 2021, n. L 435. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2022/1172   della
          Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il  regolamento
          (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio,  per
          quanto riguarda il  sistema  integrato  di  gestione  e  di
          controllo della politica agricola comune e l'applicazione e
          il   calcolo   delle   sanzioni   amministrative   per   la
          condizionalita', e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 8 luglio 2022, n. L 183. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/1173  della
          Commissione, del  31  maggio  2022,  recante  modalita'  di
          applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, per  quanto  riguarda  il  sistema
          integrato  di  gestione  e  di  controllo  nella   politica
          agricola comune, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 8 luglio 2022, n. L 183. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/1317  della
          Commissione, del 27 luglio 2022,  che  prevede  deroghe  al
          regolamento (UE) 2021/2115 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, per quanto riguarda l'applicazione  delle  norme
          relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei
          terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda  2023,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  28
          luglio 2022, n. L 199. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2017/891   della
          Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il  regolamento
          (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e  degli
          ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE)  n.
          1306/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per
          quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori  e
          modifica il regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011
          della Commissione, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 25 luglio 2022, n. L 138. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116,  si
          veda nelle note alle premesse.